ZEMA APS · ELENCHI PROFESSIONALI
Regolamento generale degli Elenchi Professionali ZEMA APS
Il presente Regolamento stabilisce la disciplina comune degli Elenchi Professionali istituiti e gestiti da ZEMA APS. I requisiti specifici, i riferimenti normativi o tecnici e la documentazione richiesta sono definiti separatamente per ciascun Elenco.
Art. 1 – Oggetto
ZEMA APS istituisce e gestisce gli Elenchi Professionali ZEMA APS, articolati in Elenchi distinti per figura professionale. Il presente Regolamento disciplina le regole comuni di accesso, verifica documentale, pubblicazione, validità, mantenimento, sospensione e cessazione delle iscrizioni.
Art. 2 – Finalità
Gli Elenchi sono finalizzati a organizzare una rete di professionalità alla quale ZEMA APS possa fare riferimento nello sviluppo delle proprie attività, dei progetti e delle iniziative realizzate direttamente o nell’ambito del proprio network.
La ricognizione delle professionalità consente inoltre di rilevare eventuali fabbisogni di competenze e di promuovere, ove opportuno, collaborazioni, convenzioni e accordi con università, enti di formazione, organismi di certificazione e altri soggetti qualificati, finalizzati allo sviluppo di percorsi di qualificazione, aggiornamento e crescita professionale coerenti con le esigenze rilevate.
Art. 3 – Elenchi istituiti
Gli Elenchi Professionali sono organizzati in sezioni distinte. Alla data della presente versione risultano individuati:
Formatore-docente salute e sicurezza sul lavoro
Medico competente
Lead Auditor Qualità
L’individuazione di un Elenco nel presente Regolamento non comporta automaticamente l’apertura delle iscrizioni. Ogni Elenco diviene operativo a seguito dell’approvazione dei requisiti e degli atti specifici applicabili.
Art. 4 – Struttura di ciascun Elenco
Ogni Elenco è organizzato attraverso una propria sottostruttura documentale e operativa composta, secondo pertinenza, da:
- quadro normativo e/o tecnico di riferimento;
- requisiti e criteri di verifica documentale;
- atti e allegati specifici approvati dagli organi competenti di ZEMA APS;
- procedura di iscrizione, quando l’Elenco è attivo;
- sezione pubblica degli iscritti in corso di validità.
Gli atti specifici di ciascun Elenco non sono incorporati nel presente Regolamento generale e sono consultabili nella relativa sezione professionale.
Art. 5 – Iscrizione
L’iscrizione è richiesta mediante la procedura telematica prevista per l’Elenco professionale attivo. Il candidato individua l’Elenco di interesse e presenta la documentazione richiesta dai relativi requisiti specifici.
La presentazione della candidatura non determina automaticamente l’iscrizione.
Art. 6 – Verifica documentale
ZEMA APS, sulla base della documentazione prodotta e inoltrata dal candidato, comprese le eventuali dichiarazioni e autodichiarazioni ammesse dalla procedura, verifica la rispondenza documentale dei requisiti dichiarati a quelli previsti per lo specifico Elenco.
ZEMA APS può richiedere integrazioni, chiarimenti o documentazione probatoria. La verifica ha natura documentale e non attribuisce a ZEMA APS funzioni di certificazione, abilitazione o accreditamento pubblico.
Art. 7 – Esiti e pubblicazione
L’istruttoria può concludersi con esito positivo, parzialmente positivo ove la struttura dell’Elenco lo consenta, richiesta di integrazione o esito negativo. Sono pubblicate esclusivamente le iscrizioni con esito positivo e in corso di validità.
La sezione pubblica espone soltanto i dati professionali previsti dalla procedura e pertinenti alla consultazione dell’Elenco; la documentazione istruttoria resta interna.
Art. 8 – Validità dell’iscrizione
L’iscrizione ha validità ordinaria di dodici mesi decorrenti dalla conclusione positiva della verifica documentale, salvo che un requisito essenziale o un documento rilevante abbia scadenza anteriore.
Art. 9 – Mantenimento e verifica periodica
Il mantenimento dell’iscrizione è subordinato alla permanenza dei requisiti previsti per il relativo Elenco. ZEMA APS effettua una verifica periodica almeno annuale e può utilizzare strumenti informatici per promemoria, scadenze, richieste di aggiornamento e tracciamento della procedura.
Gli automatismi informatici supportano la gestione amministrativa e non sostituiscono la valutazione documentale di ZEMA APS.
Art. 10 – Variazioni, sospensione e cessazione
L’iscritto è tenuto a comunicare le variazioni rilevanti rispetto ai requisiti dichiarati. ZEMA APS può disporre l’aggiornamento, la sospensione o la cessazione dell’iscrizione quando vengano meno i requisiti, non sia completata la verifica periodica o emergano elementi incompatibili con il mantenimento della posizione.
Art. 11 – Conferimento di incarichi e collaborazioni
L’iscrizione agli Elenchi non determina alcun diritto automatico al conferimento di incarichi, collaborazioni o attività da parte di ZEMA APS o dei soggetti del relativo network. L’eventuale affidamento costituisce procedimento distinto dall’iscrizione.
Art. 12 – Protezione dei dati personali
I dati e i documenti acquisiti sono trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. La pubblicazione è limitata ai dati professionali necessari alla funzione degli Elenchi; titoli, attestati, dichiarazioni, documenti di identità, curriculum integrale e documentazione istruttoria non sono pubblicati, salvo diversa base giuridica o specifica previsione della procedura.
Art. 13 – Istituzione di nuovi Elenchi e aggiornamento dei requisiti
ZEMA APS può istituire ulteriori Elenchi Professionali o aggiornare quelli esistenti mediante apposito atto. Per ciascun nuovo Elenco devono essere individuati i riferimenti applicabili, i requisiti documentali, gli eventuali ambiti di articolazione, i criteri di mantenimento e gli atti specifici.
Quando i requisiti aggiuntivi sono definiti da ZEMA APS e non derivano direttamente da una disposizione normativa o da una norma tecnica applicabile, tale natura deve essere chiaramente indicata.
Art. 14 – Disposizioni finali
Il presente Regolamento costituisce la disciplina generale comune agli Elenchi Professionali ZEMA APS. Per gli aspetti specifici prevalgono, nei limiti della loro funzione, gli atti e gli allegati approvati per il singolo Elenco, fermo restando il rispetto della normativa vigente.
Architettura documentale
Per mantenere distinta la disciplina generale dagli strumenti operativi, la documentazione è organizzata su due livelli:
Regolamento generale
Contiene esclusivamente le regole comuni a tutti gli Elenchi.
Atti dei singoli Elenchi
Comprendono requisiti, schede di verifica, moduli e altri allegati specifici approvati per ciascuna figura professionale.
Nota: le funzioni operative di iscrizione e candidatura sono collocate nelle pagine dedicate agli Elenchi e non fanno parte del presente Regolamento.